Fondazione Adone Zoli

Statuto della Fondazione

Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1967, n°890
Nuovo statuto della ‘‘Fondazione Adone Zoli’’ con sede in Napoli.
(Pubblicato in sunto nella Gazzetta Ufficiale n°254 dell’11 ottobre 1967)

IL PRESlDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1962, n.275, con il quale la ‘‘Fondazione Adone Zoli’’, con sede in Napoli, venne eretta in Ente morale e ne fu approvato lo Statuto;
Vista l’istanza dell’on. ing. Luigi Frunzio Presidente del Consiglio di amministrazione della Fondazione «Adone Zoli»;
Visto l’art.16 del Codice civile;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per la Pubblica istruzione;

Decreta: Lo Statuto della Fondazione « Adone Zoli »; approvato con il decreto di cui alle premesse, è abrogato e sostituito dallo Statuto annesso al presente decreto e firmato, d’ordine del Presidente della Repubblica dal Ministro proponente.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1967. n.890
SARAGAT GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1967
Registro n.214, foglio n.29

STATUTO DELLA FONDAZIONE

Centro Studi di Politica Economica e Sociale

ADONE ZOLI

Art.1.

E’ costituita la Fondazione «Centro Studi di Politica Economica e Sociale Adone Zoli » con sede in Napoli.

Art. 2.

La Fondazione ha lo scopo di bandire annualmente il premio «Adone Zoli» riservato ai giovani laureati nelle Università italiane, per onorare la memoria del compianto Senatore avv. Adone Zoli, Presidente del Consiglio dei Ministri.
La Fondazione può anche:

  • a) promuovere gli studi di tutti i fenomeni politici, amministrativi economici e sociali deI nostro Paese con scambio di anche di relazioni, incontri, convegni e ricerche coordinate, con operatori ed enti degli altri Paesi;
  • b) organizzare corsi di perfezionamento in Economia, Scienze sociali. Letteratura italiana e straniera interessando particolarmente giovani laureati e studenti anche di altri Paesi;
  • c) organizzare scuole, per assistenti sociali ed esperti del lavoro, professionali, di educazione degli adulti per la preparazione dei lavoratori, nonché scuole didattiche e pedagogiche;
  • d) assistere studiosi, laureati e studenti;
  • e) pubblicare monografie e diffondere il periodico «Coerenza».

Art. 3.

Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla somma di L 4.000.000 (lire quattromilioni) investita in titoli di Stato nonché da eventuali sovvenzioni e donazioni di enti pubblici e privati e da singoli.
Le somme che verranno ad accrescere il patrimonio dovranno, parimenti, essere investite in titoli dello Stato.
La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite del suo patrimonio ed. altresì con le sovvenzioni di esercizio che può ricevere dallo Stato, da enti pubblici o privati e da persone fisiche.

Art. 4

La Fondazione è retta da un Consiglio di amministrazione composto da un Presidente, un segretario e tre consiglieri nominati dai fondatori e da coloro che entreranno in sostituzione dei fondatori stessi in caso di morte o di rinunzia per cooptazione dei restanti.
I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 5.

Il presidente ha la rappresentanza legale di fronte ai terzi ed in giudizio.
Il presidente inoltre:

  • a) convoca il Consiglio di amministrazione e lo presiede, proponendo le materie da trattare in ogni adunanza;
  • b) firma gli atti e quanto occorre per l’esecuzione di tutti gli affari che vengono deliberati;
  • c) sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
  • d) cura la osservanza del presente Statuto e ne promuove la riforma;
  • e) provvede all’adempimento delle deliberazioni del Consiglio ed ai rapporti con le Autorità tutorie;
  • f) propone, annualmente, al Consiglio di amministrazione i nominativi dei componenti la Commissione aggiudicatrice del premio ‘‘Adone Zoli’’;
  • g) propone al Consiglio di amministrazione eventuali modifiche al regolamento per il premio ‘‘Adone Zoli’’;
  • h) adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno, riferendo nel più breve tempo al Consiglio di amministrazione.

In caso di mancanza o di impedimento del presidente, ne fa le veci il componente del Consiglio più anziano di età.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione si raduna perlomeno due volte l’anno ed ogni qualvolta il presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre dei suoi componenti.
La convocazione è fatta dal Presidente, almeno otto giorni prima, con invito scritto contenente l’indicazione dell’ordine del giorno da trattare.
Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta ed a votazione palese.
In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 7.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico, su apposito registro, e devono essere sottoscritti dal presidente e dal segretario.
I componenti il Consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso per l’attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragioni di Ufficio.

Art. 8.

L’esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.
Entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio, il presidente compila il bilancio e lo presenta al Consiglio di amministrazione per la sua approvazione. Il bilancio, con una relazione del Consiglio di amministrazione sulla attività svolta nell’anno in cui il bilancio stesso si riferisce, è inviato al Ministero della Pubblica Istruzione.

Art. 9. I Fondatori, a maggioranza assoluta e a votazione palese, oltre a quanto stabilito dagli articoli 4 e 5 possono conferire il titolo di ‘‘Fondatore Onorario’’ a personalità di spiccato rilievo culturale, politico, economico-letterario e sociale, nonché ad enti che si distinguono nei campi predetti.

Art.10

In caso di scioglimento della Fondazione, i fondatori devolvono tutti i suoi beni preferibilmente a fini culturali e comunque di pubblica utilità.
Per ogni altro, valgono le vigenti leggi che regolano la materia.

Visto, d’ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro della pubblica istruzione
GUI

Per qualsiasi tipo di informazione vogliate avere riguardo la Fondazione potete scrivere a:

Fondazione Adone Zoli
Centro Studi di Politica Economica e Sociale
via De Gasperi, 55
80133 Napoli

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